Sono previste due misure tra cui l’impresa beneficiaria dovrà obbligatoriamente scegliere:
Misura "A - Efficienza Energetica Sostituzione”
Misura "B - Innovazione Nuovo Acquisto”.
L’entità del contributo, a fondo perduto, per l’acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature di cui beneficeranno le imprese si differenzia in base alla misura prescelta.
A) Efficienza Energetica SOSTITUZIONE:
investimenti finalizzati alla sostituzione di macchinari / attrezzature / apparecchiature
Requisiti:
1. I macchinari sostituiti devono risultare ancora in esercizio presso l’unità locale dell’impresa, alla data di apertura del bando;
2. I macchinari attrezzature apparecchiature acquistati devono essere nuovi e ad elevata efficienza energetica.
Si evidenzia che l’efficienza energetica si ritiene conseguita in uno dei seguenti tre casi:
1. certificazione attraverso specifica etichetta in conformità alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 (in particolare valgono i requisiti minimi di cui all’Allegato I, Tabella 2), nel Decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 (in particolare è ammessa la sola classe A++), nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 (in particolare è ammessa la sola classe A).
oppure
2. livello minimo di risparmio energetico, a parità di produzione, del nuovo
macchinario/attrezzatura/apparecchiatura pari al 20% rispetto a quello sostituito.
oppure
3. livello minimo di risparmio energetico pari al 5%, riferito al consumo energetico complessivo dell’unità locale, a parità di produzione.
N.B.: il risparmio energetico conseguito (casi 2 e 3) dovrà essere obbligatoriamente attestato tramite specifica asseverazione a posteriori rilasciata da soggetto tecnico terzo
B) Innovazione ACQUISTO NUOVO:
investimenti destinati all’acquisto di macchinari / attrezzature / apparecchiature NUOVI a più elevata efficienza energetica
Si evidenzia che l’efficienza energetica dovrà essere attestata attraverso specifica etichetta in conformità alle disposizioni contenute nel REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 DELLA COMMISSIONE del 22 luglio 2009 (in particolare valgono i requisiti minimi di cui all’Allegato I, Tabella 2), nel Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 aprile 1998 (in particolare è ammessa la sola classe A++), nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 (in particolare è ammessa la sola classe A).